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L'ABC del ddl intercettazioni

di Claudio Tucci

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10 giugno 2009

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Obbligo astensione per il giudice (articolo 1, comma 1). Ampliato il novero delle ipotesi che fanno scattare la rinuncia da parte del magistrato all’esercizio delle sue funzioni giurisdizionali. D’ora in avanti, è obbligato a presentare al proprio presidente la dichiarazione di astensione, anche, nel caso in cui abbia pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli.

 

Obbligo segreto (articolo 1, commi 19, 20 e 21). Per gli atti e le attività d’indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, fino a quando, però, l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Previsto, tuttavia, che quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero possa chiedere al giudice l’autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero. Stabilito, poi, che i verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell’archivio riservato della Procura, non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque a essi inerente, sono sempre coperti dal segreto. Come, pure, i documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento. Se, invece, i medesimi documenti sono acquisiti al procedimento come corpo del reato, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari.

 

Ordinanza giudice (articolo 1, comma 17). Chiarito che nei provvedimenti del giudice, con assumono la veste di ordinanza, le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti.

 

Processi in televisione (articolo 1, comma 25). Solo se c’è il consenso delle parti.

 

Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale (articolo 1, comma 27). Si applica all’ente responsabile una sanzione pecuniaria da 250 a 300 quote.

 

Pubblicazioni “per riassunto” (articolo 1, comma 4). Ammessa la possibilità di pubblicare per riassunto agli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare.

 

Reati intercettabili (articolo 1, comma 9). Potranno essere intercettati tutti i reati con pene superiori ai 5 anni, compresi quelli conto la pubblica amministrazione. A cui si aggiungono, poi, i delitti di droga, contrabbando, armi e sostanze esplosive e, in genere, i reati di pornografia relativa a minori, ingiuria, minaccia, usura, manipolazione del mercato, molestia o disturbo di persone col mezzo del telefono. In tutte queste ipotesi è consentita, anche, l’intercettazione di comunicazioni tra presenti, attraverso l’utilizzo delle cosiddette “cimici”, solo, però, se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l’attività criminosa.

 

Relazione su spese e “tetto” (articolo 1, commi 29, 30 e 31). Entro il 31 marzo, ciascun procuratore della Repubblica trasmette a via Arenula una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione riferite alle intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell’anno precedente. A un decreto, poi, del ministro della Giustizia, sentito il Csm, il compito di stabilire, annualmente, lo stanziamento complessivo massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione ripartito per ciascun distretto di Corte di appello. Chiarito che si dovrà agire nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente e, cioè, senza nuovi o maggiori oneri a carico dell’Erario. Toccherà, poi, al procuratore generale della Corte di appello provvedere alla ripartizione dello stanziamento tra le singole procure della Repubblica. Il limite di spesa potrà essere derogato solo per comprovate sopravvenute esigenze investigative.

 

Rettifiche (articolo 1, comma 28). Che dovranno essere pubblicate per intero e senza commenti. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro 48 ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono.

 

Richiesta e durata intercettazioni (articolo 1, commi 10 e 32). Spetta al Pm, con l’assenso scritto del procuratore della Repubblica, chiedere l’autorizzazione a disporre le intercettazioni. Dovrà inviare, pure, tutto il fascicolo con gli atti fino a quel momento compiuti. La decisione è assunta con decreto collegiale, quando vi sono evidenti indizi di colpevolezza e le operazioni richieste sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento e frutto di un’autonoma valutazione da parte del giudice. Nelle indagini di mafia e terrorismo bastano i “sufficienti indizi di reato”. Nei procedimenti, invece, contro ignoti, le intercettazioni potranno essere richieste solo dalla parte offesa e solamente per le sue utenze e all’unico fine di identificare l’autore del reato. Non si potrà intercettare per più di 30 giorni (anche non continuativi), che possono essere prorogati di 15 giorni e di successivi 15 giorni, ma solo se siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga. Per i reati di mafia, terrorismo o minaccia per mezzo di telefono, si può arrivare a 40 giorni, prorogabili di altri venti. In ogni caso, presso un apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica vengono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l’ora di emissione e la data e l’ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l’inizio e il termine delle operazioni. Quando non vi provvede il Pm personalmente, si deve indicare l’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni di intercettazione.  CONTINUA ...»

10 giugno 2009
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